È legittima la contestazione differita dell’infrazione di cui all’art. 142, comma 8, del Codice della Strada (eccesso di velocità), accertata a mezzo di apparecchiatura elettronica su un tratto di strada non ricompreso tra quelli individuati dal Prefetto, se il dispositivo di controllo elettronico, gestito direttamente dagli agenti verbalizzanti, consente la rilevazione della velocità solo dopo il transito del veicolo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione II sezione civile, con sentenza 30 aprile 2009, n. 10156.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.