Risponde a titolo di colpa grave, per il danno economico arrecato alla Amministrazione di appartenenza in seguito alla soccombenza nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il responsabile del servizio di polizia municipale che abbia permesso l'installazione su strada di sistemi automatizzati per la rilevazione della velocità di circolazione in assenza di agenti accertatori, ove tali sistemi siano sprovvisti della omologazione prevista dalla normativa e comunque ritenuta necessaria in base alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Secondo la sezione giurisdizionale per la Toscana della Corte dei conti è gravemente negligente il comportamento del funzionario di vertice della polizia municipale: infatti, in considerazione del ruolo svolto non poteva non essere a conoscenza della necessità della sussistenza del requisito di una specifica omologazione per il legittimo utilizzo della apparecchiatura automatica.
Il testo della sentenza n. 502/2008 e la relativa massima saranno consultabili nel prossimo fascicolo della Rivista.