Bevande alcoliche ed obbligo di esposizione delle tabelle: chiarimenti

Il Ministero dell'Interno, con la nota prot. n. 557/PAS.14556.13500(18) del 28 ottobre 2008, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del divieto di somministrare alcolici e dell'obbligo di esporre le tabelle per la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza (0,5 gr per litro), nonché in relazione all'obbligo di mettere a disposizione strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico. Secondo il Ministero, l'"intrattenimento" che fa scattare tali doveri è quello compiuto con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario. Il fine delle norme in questione, infatti, è quello di prevenire e limitare i pericoli derivanti dal consumo di alcol: laddove il tempo di frequentazione del locale non si limiti al tempo strettamente necessario per la ristorazione, bensì prosegua per assistere a forme di intrattenimento (compreso l'ascolto di musica, anche registrata) e tale prolungarsi sia evidentemente e direttamente legato al consumo di bevande alcoliche, sorge l'obbligo di conformarsi alle norme suddette.
Per quanto riguarda la messa a disposizione di dispositivi per la rilevazione del tasso alcolico nel sangue, il Ministero ritiene che l'individuazione delle caratterisitche tecniche che essi devono possedere sia di pertinenza dell'Istituto Superiore della Sanità, anche perché tali dispositivi non hanno affatto lo scopo di fornire una prova legale dello stato d'ebbrezza, bensì soltanto quello di responsabilizzare gli avventori dei locali che avessero intenzione di mettersi alla guida.