C 1207 recante “Modifiche all'articolo 171 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di abbigliamento tecnico protettivo per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli”

L’atto n. C 1207 recante “Modifiche all'articolo 171 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di abbigliamento tecnico protettivo per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli” presentato alla Camera di iniziativa dell’ On. Molteni ed altri, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente IX (Trasporti, comunicazioni). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 12ª (Aff. sociali). Si propone la modifica dell’art. 171 del nuovo codice della strada, al fine di aumentare il livello di sicurezza dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, e di prevenire, in particolare, le lesioni alla colonna vertebrale. Data la grande importanza che ha svolto l’uso del casco protettivo nella prevenzione dei traumi cranici, si introduce l’obbligo di utilizzo di abbigliamento tecnico protettivo omologato volto a proteggere la colonna vertebrale dalla nuca alla zona sacrale. Si tratta di prodotti già esistenti sul mercato come paraschiena, protettori su spalle, gomiti e avambracci, guanti, ginocchiere, oppure gilet e giacche con all'interno dispositivi airbag.  Il testo del documento è consultabile all'interno della Rivista, fascicolo VI.