C 1466 recante “Modifiche all'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 204-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti la competenza per i ricorsi al giudice di pace in materia di

L’atto n. C 1466 recante “Modifiche all'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 204-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti la competenza per i ricorsi al giudice di pace in materia di illeciti amministrativi previsti dal medesimo codice” presentato alla Camera di iniziativa dell’ On. Di Cagno Abbrescia, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente II (Giustizia). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata e sono stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 5ª (Bilancio), 9ª (Trasporti). Con il presente progetto di legge si intende consentire l'opposizione innanzi al giudice di Pace nel luogo in cui hanno la residenza o il domicilio o la dimora abituale i cittadini che hanno commesso l’infrazione amministrativa ai sensi del CdS di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  Attualmente il ricorso, è esperibile unicamente nei confronti del al giudice di pace competente per il territorio, ossia del luogo in cui è stata commessa l'infrazione. La modifica è dettata dall’esigenza della semplificazione amministrativa del settore.  Nella sezione della Rivista- Lavori preparatori - è possibile visionare il testo della proposta di legge.