C 1693 recante “Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, in materia di impiego dei dispositivi o mezzi tecnici per il rilevamento della velocità”

L’atto n. C  1693 recante “Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 168, in materia di impiego dei dispositivi o mezzi tecnici per il rilevamento della velocità” presentato alla Camera di iniziativa dell’ On. Holzmann, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente IX (Trasporti, comunicazioni). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio). In merito agli strumenti di rilevamento della velocità, i cosiddetti autovelox, la presente proposta di legge intende porre delle regole rigide sulla loro installazione. Infatti la stessa non potrà operarsi su qualsiasi strada, ma solo su quei tratti stradali che, secondo le statistiche, manifestino un tasso di incidentalità superiore alla media nazionale. In tal modo si mira a limitare sia la discrezionalità degli enti locali, che la pratica di “far cassa” utilizzando strumenti finalizzati unicamente all’aumento della sicurezza nella circolazione stradale. Il testo della proposta di legge è consultabile nella Rivista, sezione- Lavori preparatori.