C 2241 recante “Introduzione dell'articolo 586-bis del codice penale, in materia di omicidio o lesione personale derivanti dalla guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, e modifica all'articolo 16 del test

L’atto n. C 2241 recante “Introduzione dell'articolo 586-bis del codice penale, in materia di omicidio o lesione personale derivanti dalla guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, e modifica all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dello straniero a seguito di condanna per il medesimo reato” presentato alla Camera di iniziativa dell’On. Cosenza, è stato assegnato per l’esame in sede referente alle commissioni (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 9ª (Trasporti), 12ª (Aff. sociali). La condotta della guida in stato di ebbrezza che provoca la morte o la lesione di una o più persone divengono un’autonoma fattispecie di reato e comportano l’applicazione delle pene previste per l’omicidio volontario (21 anni) e per le lesioni personali (da tre mesi a tre anni). Se il reato è commesso da cittadino extracomunitario si prevede anche l’espulsione dello stesso a seguito della sentenza di condanna. Il testo del disegno di legge è consultabile nella sezione -lavori preparatori- della Rivista, fascicolo n.3.