C 2808 recante “Modifica dell'articolo 689 del codice penale, in materia di vendita, cessione e somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente e di consumo o cessione di bevande alcooliche da parte di minori ”

L’atto n. C 2808 recante “Modifica dell'articolo 689 del codice penale, in materia di vendita, cessione e somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente e di consumo o cessione di bevande alcooliche da parte di minori ” presentato alla Camera di iniziativa dell’On. Stucchi ed altri, il 25 novembre 2009, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla commissione II (Giustizia). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni  1ª (Aff. costit.), 5ª (Bilancio), 10ª (Att. produt.), 12ª (Aff. sociali). Si tratta di un’altra disposizione di legge volta ad inasprire le pene nel caso di somministrazione e vendita di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente. Con la presente proposta di legge si innalza a 18 anni il limite di età dei minori che non possono fare uso di alcool e si prevede l’arresto da uno a tre anni per chiunque pratichi la condotta incriminata. La condanna comporta la sospensione dal pubblico esercizio e la sanzione amministrativa di euro 600 a carico del minore. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali affinché siano destinati all'informazione e all'educazione sanitarie dei minori in merito ai problemi correlati all'alcoolismo. L'atto è consultabile nella sezione - Lavori preparatori- della Rivista, fascicolo n. 6.