C 3108 recante “Introduzione del titolo III-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente la magistratura laica, e disposizioni per la soppressione del giudice di pace”

L’atto n. C 3108 recante “Introduzione del titolo III-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente la magistratura laica, e disposizioni per la soppressione del giudice di pace” presentato alla Camera di iniziativa dell’On. Cassinelli, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente II (Giustizia)           L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Cultura), 8ª (Ambiente), 9ª (Trasporti), 10ª (Att. produt.), 11ª (Lavoro), 12ª (Aff. sociali), 14ª (Pol. comun.), Questioni regionali.                 La presente proposta di legge istituisce la figura del magistrato laico, intendonsi per questi qualunque magistrato diverso da quello professionista nominato a seguito di concorso per uditore giudiziario. La nomina a magistrato laico si consegue tramite concorso per titoli ed esami. Tra i titoli valutati ai fine della nomina si menziona l'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, e il pregresso esercizio di funzioni di giudice onorario.     L'esame consiste nella discussione orale di una questione pratica di diritto civile e di diritto penale e nella redazione di una sentenza. Inoltre la proposta di legge stabilisce che a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore gli uffici del giudice di pace sono trasformati in articolazioni del tribunale ordinario di primo grado e che gli incarichi conferiti ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari   sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato laico. Il disegno di legge è consultabile nella sezione - lavori preparatori- della Rivista Giuridica.