C 3420 recante “Modifiche al capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti l'esercizio dell'attività professionale di perito assicurativo

L’atto n. C 3420 recante “Modifiche al capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti l'esercizio dell'attività professionale di perito assicurativo e altre disposizioni in materia di accertamento e liquidazione dei sinistri, nonché delega al Governo per l'istituzione di un ente previdenziale per i periti ” presentato alla Camera di iniziativa dell’On. Carella ed altri, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente VI (Finanze). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Att. produt.), 11ª (Lavoro), 14ª (Pol. comun.), Questioni regionali. La proposta di legge sopprime il ruolo dei periti assicurativi tenuto dall'ISVAP ed istituisce l'albo dei periti assicurativi, presso il Ministero della giustizia. L’albo dei periti è distinto nelle seguenti sezioni: perito danni per la responsabilità civile, competente ad accertare e stimare i danni a cose conseguenti alla circolazione, all'incendio e al furto di veicoli a motore e di natanti; perito analista ricostruttore degli incidenti, per la ricostruzione della meccanica dell'incidente stradale;  perito danni a merci trasportate per l'accertamento e la stima dei danni a merci trasportate via terra, via mare e via aria;  perito danni per incendio e calamità naturali; perito patrocinatore stragiudiziale per l'assistenza in sede stragiudiziale finalizzata al recupero di un credito per danno conseguente a responsabilità civile. Si disciplina anche l’obbligo dell’aggiornamento professionale dei periti con la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche e private. Inoltre il disegno di legge contiene anche una delega al Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione e la disciplina di un ente previdenziale per i periti assicurativi. Il testo del disegno di legge è consultabile nella sezione - lavori preparatori - della Rivista.