Cabotaggio stradale merci

Il decreto 3 aprile 2009,  recante "Disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano dell'attivita' di cabotaggio stradale di merci". (09A04322) in GU n. 86 del 14-4-2009, dispone che le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunita' Europea o dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, titolari di licenza comunitaria o di licenza SEE, che effettuano attività di cabotaggio  stradale sul territorio italiano per autotrasporto di merci in conto terzi, in  regime di licenza comunitaria, sono autorizzate ad eseguire, con lo stesso veicolo, oppure in caso di veicoli combinati con lo stesso veicolo a motore, fino  a due trasporti di cabotaggio successivi ad un trasporto internazionale da un  altro Stato membro o da un Paese terzo all'Italia, dopo aver consegnato, in territorio italiano, le merci trasportate nel corso del trasporto internazionale. L'ultimo scarico relativo ad un trasporto di cabotaggio, prima di  lasciare il territorio italiano, deve aver luogo entro un termine di sette giorni dall'ultimo scarico in Italia, relativo al trasporto internazionale in entrata.