La Corte Costituzionale con l’ordinanza del 9.11.2007 n. 377 ha stabilito l’obbligatorietà dell’indicazione del nome del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento. La Corte, nelle motivazioni sostiene che tale obbligo, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, primo comma,della Costituzione.
Sulla base di tale provvedimento il Giudice di Pace di Roma con una recente sentenza ha annullato un preavviso di fermo per invalidità dell’atto presupposto la cartella di pagamento che non recava né l’indicazione nè la firma del responsabile dell’esattoria.
Sulla procedura da intraprendere vi sono due posizioni dottrinali:
la prima,rilevando nel vizio suddetto un carattere formale, sostiene che l’opposizione debba essere proposta secondo la regola di cui all’art. 617 1° comma ( opposizione agli atti esecutivi) e pertanto , per il richiamo di cui all’art. 480 del c.p.c., proporsi al Tribunale nel termine di venti giorni. Questo indirizzo ritiene altresì che comunque l’annullamento della cartella non produce l’estinzione del credito dalla stessa preteso;
la seconda, sostenendo che trattasi di un vizio sostanziale, ritiene che l’opposizione si debba essere proposta ai sensi dell’art. 615 1° comma ( opposizione all’esecuzione) e quindi senza limiti di tempo dinanzi al Giudice di Pace ovvero al Tribunale secondo la competenza per valore di cui all’art 7( cause relative a beni mobili).
Si ritiene di aderire più propriamente a questa seconda impostazione in quanto la mancanza della firma su qualsiasi atto debba considerasi un vizio di carattere sostanziale in quanto incide sulla stessa esistenza dell’atto quanto all’incertezza dell’organo da cui proviene : infatti un atto senza firma viene considerato inesistente ovvero mai emesso dall’Autorità da cui proviene.
( Avv. Angelo Mandetta)