Il custode o il proprietario di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, sorpreso a circolare abusivamente con il veicolo stesso durante il periodo in cui questo è assoggettato al vincolo di indisponibilità, risponde solo dell’illecito amministrativo di cui all’art. 213 c.s., comma 4, e non anche del reato di cui all'art. 334 c.p.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, con la sentenza 21 gennaio 2011, n. 1963, precisando che, tra le previsioni normative considerate, vi è un concorso apparente che va risolto in base al criterio di specialità di cui all’art. 9 della L. n. 689/81, applicando, cioè, la sola norma amministrativa sanzionatoria.
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