L’omessa trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico dell’atto di compravendita di un autoveicolo da parte del venditore, non determina la risoluzione del contratto per inadempimento. Infatti, in mancanza di uno specifico accordo tra acquirente e venditore, l’onere di provvedere alla formalità della trascrizione grava su entrambe le parti.
E’ quanto stabilito dalla II sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 28 gennaio 2008, n. 1783, il cui testo può essere consultato dagli abbonati nel corrente numero della Rivista.