Condizioni di proponibilità dell’azione giudiziaria per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli

Ai fini del risarcimento del danno alla persona derivante da un incidente stradale, la norma di cui all’art. 145, comma 1, del dlgs 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui subordina la proponibilità dell’azione giudiziaria al decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni a partire dal momento in cui il danneggiato abbia presentato all’impresa di assicurazione un’istanza di risarcimento del danno nei modi previsti dall’art. 148 cod. ass., non contrasta con i principi sanciti negli artt. 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, comma 1, Cost..
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 111/2012 sottolineando come l’onere di conformazione della previa richiesta risarcitoria ai contenuti prescritti dall’art. 148 cod. ass., non indebolisce la tutela del danneggiato che, al contrario, risulta rafforzata attraverso il raccordo dell’onere di diligenza a suo carico con l’obbligo di cooperazione imposto all’assicuratore il quale, a fronte della richiesta del danneggiato, è tenuto a presentare un proposta adeguata nel quantum.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli utenti sul fascicolo n. 4/2012 della Rivista.