Il Ministero dell'Interno, con un parere del 18 settembre 2008, ha chiarito che la qualifica di ausiliare del traffico può essere attribuita solo ad alcune ben determinate categorie di persone. In particolare: dipendenti del Comune diversi da quelli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale; dipendenti di enti o imprese ai quali è stata affidata la gestione di parcheggi ovvero di aree di sosta a pagamento; personale ispettivo dipendente dalle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ma solo relativamente alle violazioni in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate.
Il Sindaco non può dunque conferire la qualifica di ausiliare del traffico a soggetti diversi dai suddetti, quali ad esempio i dipendenti di istituti di vigilanza privata.