Confisca di ciclomotore e motoveicolo

La Corte Costituzionale con tre ordinanze depositate il 30 aprile (n. 125,126, 127) interviene in tema di confisca di ciclomotori e motoveicoli. La questione di legittimità costituzionale ha riguardato la precedente formulazione dell'art.  213, comma 2 sexies del Nuovo Codice della Strada, come introdotto dal Dl 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge n. 168/2005. Tale disposizione prevedeva l'applicazione della misura della confisca del ciclomotore e del motoveicolo nel caso fossero state commesse le violazioni amministrative di cui agli artt. 169, comma 2 e 7, 170 e 171.  I giudici della Consulta hanno dichiarato con l'ordinanza n. 127 la non manifesta infondatezza della questione  e hanno restituito gli atti ai giudici di merito, a  differenza di quanto stabilito nelle prime due ordinanze n. 125 e 126, per questioni pressocchè analoghe.  Il discrimine tra le decisioni risiede nella capacità dei giudici rimettenti (di cui all'ordinanza n. 127) di individuare la manifesta irragionevolezza nell'equiparazione delle violazioni ammministrative alla commissione di reati, per cui la risposta legislativa era costituita unicamente dalla confisca. Viceversa nelle altre ordinanze (n. 125 e 126) erano individuate come cause di manifesta irragionevolezza, unicamente le disparità di trattamento tra conducenti di autoveicoli e conducenti di motoveicoli e ciclomotori. Infatti i primi non incorrevano mai nella confisca del veicolo, anche se commettevano violazioni amministrative potenzialmente pericolose come ad esempio il non allacciare le cinture di sicurezza; mentre i conducenti di ciclomotori e motoveicoli incorrevano nella sanzione della confisca anche nel caso di guida senza casco. A questo la Corte Costituzionale ha risposto che compete alla potestà legislativa stabilire discrezionalmente quali sanzioni applicare a violazioni diverse o potenzialmente assimilabili. Si ricorda che il legislatore con il decreto legge n. 262/2006 convertito in legge n. 286/2006, ha limitato l'applicazione della confisca di ciclomotore o motoveicolo al caso di commissione di reati, mantenendo comunque una disparità di trattamento all'interno del sistema normativo rispetto ai conducenti di autoveicoli che non possono subire la confisca del veicolo anche se lo stesso è adoperato per commettere reati. Disposizione  più volte ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale. I testi delle ordinanze e le relative massime sono consultabili nell'attuale fascicolo della Rivista Giuridica, sezione giurisprudenza.