Convertito in legge il decreto milleproroghe

È stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 48/L della GU n. 47 del 26 febbraio 2007, la Legge 26 febbraio 2007, n.17, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.” Si segnalano , in particolare, le disposizioni seguenti.
Sinistri che coinvolgono macchine agricole. L’articolo 2, comma 5-ter, prevede che per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall’articolo 57 del Codice della Strada, “la disciplina del risarcimento diretto prevista dal regolamento di cui al decreto .Pd.R. 18 luglio 2006, n. 254, si applica a decorrere dal 1° febbraio 2008”.
Autostrade, manutenzione “in house”. L’articolo 3, comma 3-ter, differisce al 1° gennaio 2008 la disposizione contenuta nell’articolo 1 comma 1030, lettera d), numero 1), capoverso c), della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/06) che stabilisce l’obbligo per i concessionari di autostrade di “agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché di lavori, ancorché misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni”. Il rinvio opererà soltanto per gli appalti di lavori e forniture finalizzati alla manutenzione delle infrastrutture. All’articolo 3 comma 4-bis, viene poi rinviata la validità del periodo transitorio della normativa tecnica sulle costruzioni stabilendo che “il termine di cui al comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n 186 è prorogato al 31 dicembre 2007”. Se le amministrazioni aggiudicatici hanno già “affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previdente sulla medesima materia di cui alle leggi 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continueranno ad applicarsi fino alla data dell’intervenuto collaudo”.
Rifiuti non ammessi in discarica. L’articolo 6, comma 3, proroga al 31/12/2008 l’obbligo dei rottamatori di recuperare i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore)> 13.000 kJ/kg, c.d. fluff, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Intermediari assicurativi e riassicurativi. Registro unico elettronico. L’art.6, comma 7, proroga al 28 febbraio 2007 gli effetti derivanti dall’istituzione del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, previsto dal Regolamento ISVAP del 16 ottobre 2006, n.5.