Il danno non patrimoniale, di cui all’art. 2059 cod. civ., è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente denominate. L’eventuale riferimento a determinati tipi di pregiudizi in vario modo etichettati - come, ad esempio, il danno esistenziale inteso quale perdita del fare areddituale della persona – risponde ad esigenze meramente descrittive e non implica il riconoscimento di distinte sottocategorie di danno. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, S.U. civili, con sentenza 11 novembre 2008, n. 26972, precisando, altresì, che il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato) e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.