La liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psico-fisica deve essere effettuata sulla base di criteri di valutazione uniformi in modo tale da garantire l’equità dei risarcimenti e la parità di trattamento dei cittadini.
In assenza di precisi riferimenti normativi, il parametro di riferimento è costituito dai valori tabellari elaborati presso il tribunale di Milano da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, III sezione civile, con la sentenza n. 12408/2011 sottolineando come l’equità non sia semplicemente “regola del caso concreto” ma anche strumento di eguaglianza.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli utenti sul fascicolo n. 4 della Rivista