In caso di incidente stradale con esito mortale, i congiunti della vittima hanno diritto alla liquidazione non solo dei danni morali ma anche del danno esistenziale subito per la definitiva perdita del rapporto parentale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, III sez.civile, con sentenza 16 settembre 2008, n. 23725 precisando, altresì, che il riconoscimento congiunto del danno morale e di quello parentale non implica una duplicazione di risarcimento essendo le due figure di danno ontologicamente diverse.
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