Avverso il verbale di accertamento di una infrazione al Codice della Strada per la quale sia prevista l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il presunto trasgressore può proporre ricorso al giudice di pace per far valere, direttamente in quella sede, i vizi afferenti la preannunciata decurtazione senza che, al fine, sia necessario attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con la sentenza 13 marzo 2012, n. 3936, sottolineando come nell’ambito del procedimento che porta alla comunicazione della decurtazione dei punti al conducente, non vi sia, al di fuori del verbale di accertamento, alcun altro provvedimento, suscettibile di autonoma impugnazione, che comporti l’applicazione della sanzione accessoria in questione; vi è, quindi, un preciso interesse del presunto trasgressore a prevenire gli effetti negativi della decurtazione, prospettando direttamente dinanzi al giudice di pace i vizi propri della sanzione accessoria.
Il testo della sentenza e la relativa massima possono essere consultati dagli utenti sul fascicolo n. 2/2012 della Rivista.