Nella sezione normativa della Rivista Giuridica è consultabile la Circolare dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni del 01/06/2016 secondo cui ai fini dell'accertamento della copertura assicurativa, l'attestazione rilasciata dall'impresa di assicurazione dell'avvenuta stipula o del pagamento del contratto assicurativo prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione del portale dell'Automobilista. Resta in ogni caso fermo l'obbligo, previsto dall'articolo 180 del Codice della strada, di tenere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione.