Destinazione di aree a parcheggio

Il vincolo di destinazione di talune aree a parcheggio, secondo quanto stabilito dall’art. 18 della legge 765/67, non può essere derogato o modificato consensualmente dalle parti.

 

Per questo in caso di alienazione di un’area sulla quale tale vincolo non sia stato rispettato, risponde, a titolo di inadempimento contrattuale il costruttore-venditore dell’area stessa.

 

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22496 del 26 ottobre 2007, il cui testo, con relativa massima, è pubblicato nel corrente numero della Rivista.