Detraibilità IVA auto

L'art. 1, comma 1, lettera e), della L. 244/07 (finanziaria 2008) ha modificato l'art. 19-bis 1 del dpr 633/72 in tema di detraibilità dell'IVA relativa ai veicoli. In particolare, nel nuovo testo non si fa più riferimento alla classificazione dei veicoli contenuta nel Codice della Strada, bensì ci si riferisce ai veicoli stradali a motore, intendendo per questi ultimi "tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto". È solo a questa categoria, dunque, che si può ora applicare la detrazione forfettaria del 40% autorizzata dal Consiglio dell'Unione Europea con la decisione del 18 giugno 2007 per i veicoli non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Per i veicoli che non rientrano nella predetta definizione, resta valido il principio generale della detraibilità secondo la quota di utilizzo nell'attività d'impresa, con onere della prova a carico del contribuente.
Queste norme, in deroga allo Statuto del Contribuente, hanno efficacia retroattiva e si applicano dal 28 giugno 2007.