La Corte di Giustizia Europea ha confermato ancora una volta, il 26 febbraio u.s (causa C-11/119), che i passeggeri di un volo che arrivi a destinazione con un ritardo di almeno tre ore hanno diritto ad un indennizzo da parte della compagnia aerea. Il regolamento 261/2004 stabilisce che la compensazione pecuniaria è dovuta in caso di cancellazione del volo ma non nel caso di ritardo. Nella sentenza Sturgeon del mese di aprile 2009, la Corte ha ritenuto che ritardi e cancellazioni debbano essere equiparati in quanto provocano gli stessi inconvenienti (perdita di tempo e di arrivo in ritardo).Dal momento che i passeggeri di voli cancellati hanno diritto alla compensazione pecuniaria quando si verifica un ritardo di tre ore o più, lo stesso diritto deve essere riconosciuto nel caso di ritardo. Nella sentenza del 26 febbraio la Corte aggiunge che per i voli di collegamento, il ritardo deve essere valutato in relazione all’orario previsto per l’arrivo alla destinazione finale e non a quello di partenza del viaggio.