Con la sentenza del 31 gennaio 2013 (C-12/11), la Corte di Giustizia ha dichiarato che circostanze come la chiusura di una parte dello spazio aereo causata da un’eruzione vulcanica, costituiscono “circostanze eccezionali” che non esimono i vettori aerei dal loro obbligo di prestare assistenza ai passeggeri, come previsto dal regolamento (CE) n. 261/2004 In secondo luogo, la Corte sottolinea che il regolamento non prevede alcuna limitazione, né di natura temporale né di natura pecuniaria, all’obbligo di prestare assistenza ai passeggeri a cui sia stato cancellato un volo per circostanze eccezionali. Da ciò discende che il vettore aereo è obbligato a prestare assistenza ai passeggeri per tutto il tempo in cui questi sono costretti a rimanere a terra per proseguire il loro viaggio; proprio nel caso in cui l’attesa causata dalla cancellazione è particolarmente lunga è necessario che il vettore aereo fornisca assistenza per tutta la durata dell’attesa. La Corte precisa inoltre che anche se tale obbligo comporta per i vettori aerei conseguenze economiche, queste non possono essere considerate sproporzionate rispetto allo scopo di elevata tutela dei passeggeri. Nel caso in cui il vettore aereo non abbia adempiuto al suo obbligo di assistenza, il passeggero può far valere, dinanzi a un giudice nazionale, il mancato rispetto di tale obbligo previsto dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 9 del regolamento n. 261/2004, al fine di ottenere il rimborso delle spese di cui avrebbe dovuto farsi carico il vettore in base alle suddette disposizioni. Tali spese per poter essere rimborsate devono, ovviamente, risultare necessarie, appropriate e ragionevoli.