La Commissione Europea ha deciso l'archiviazione della procedura d'infrazione aperta contro l'Italia il 28 febbraio 2008 a causa delle restrizioni imposte all'apertura di nuove stazioni di servizio. L'art. 83 bis del D.L. 112/08, convertito con modificazioni dalla L. 133/08, ha infatti rimosso le restrizioni, sia a livello nazionale che regionale, che la Commissione aveva contestato. In particolare:
la condizione che subordinava l'apertura di nuove stazioni di servizio al rispetto delle condizioni di programmazione (locale) del mercato;
gli obblighi strutturali imposti alle nuove stazioni di servizio - superficie minima dei nuovi impianti (variabile da 200 a 4.000 m2) e presenza di attività commerciali integrative (c.d. "non oil") -;
le distanze minime tra stazioni di servizio (comprese tra 200 metri e 10/15 km);
le restrizioni relative agli orari di apertura (in particolare la condizione della chiusura preliminare di 7.000 impianti per consentire l'adozione di orari più flessibili);
l'autocertificazione corredata di una relazione giurata di un professionista iscritto al registro italiano.
L'eliminazione di queste restrizioni dovrebbe favorire l'ingresso di nuovi operatori, accrescendo la concorrenza con auspicabili benefici per i consumatori in termini di prezzi e servizi.