Divieto di applicazione delle pellicole colorate sui vetri e libera circolazione delle merci

Il divieto, posto da uno Stato membro dell’UE, di applicare pellicole colorate sui vetri degli autoveicoli costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’importazione: di fatto, impedisce la commercializzazione delle pellicole fabbricate e/o commercializzate in altri Paesi dell’Unione ostacolando, così, la libera circolazione delle merci all’interno dello spazio economico europeo. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia CE con sentenza 10 aprile 2008 nell’ambito del procedimento C 265/06 avente ad oggetto la richiesta, presentata dalla Commissione delle Comunità europee, di condanna della Repubblica portoghese la quale, vietando all’art. 2, n. 1, del decreto legge 11 marzo 2003, n. 40 (Diário da República I, série A, n. 59, dell’11 marzo 2003) l’applicazione di pellicole colorate sui vetri degli autoveicoli, sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 28 CE e 30 CE nonché 11 e 13 dell’accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo. Il testo della sentenza e la relativa massima potranno essere consultati dagli abbonati sul prossimo fascicolo della Rivista.