Il divieto di sosta sulle strisce pedonali, in quanto stabilito dal legislatore sulla base della presunta pericolosità ed intralcio alla circolazione, non può essere derogato neppure da coloro che utilizzino veicoli per il trasporto delle persone invalide.
E' quanto stabilito dalla II sez. civile di Cassazione con sentenza n. 25338 del 5 dicembre 2007, la cui massima sarà pubblicata nel prossimo numero della Rivista.