DL "Cura Italia": differimento di termini in tema di circolazione stradale e RCA

Tra le disposizioni di maggior interesse in tema di circolazione stradale ed RCA, si annoverano gli articoli 92 e 125 contenuti nel Decreto-legge 17 marzo 2002, n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza pidemiologica da COVID-19” (cd. DL “Cura Italia”).

Tali norme prevedono:

· art. 92, comma 4: ’autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova previste dagli articoli 75 e 78 del Codice della Strada ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del CdS.

· art. 125, comma 2: proroga di ulteriori 15 giorni del termine entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza. LA disposizione si applica fino al 31 luglio 2020.

art. 125, comma 3: proroga di ulteriori 60 giorni del termine per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone. La disposizione si applica fino al 31 luglio 2020.