Nei giudizi instaurati dinanzi al Giudice di Pace e aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, non si applica la disposizione di cui all’art. 5 dlgs 28/2010 in materia di conciliazione obbligatoria.
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Napoli con la sentenza del 23 marzo 2012, spiegando che nel procedimento che si svolge dinanzi al magistrato onorario sono già previsti istituti di composizione bonaria delle controversie, sia in sede contenziosa (320 c.p.c., comma 1) che in sede non contenziosa (art. 322 c.p.c.).
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli utenti sul fascicolo n. 3/2012 della Rivista