Eccesso di velocità: accertamento a mezzo di apparecchiatura elettronica e collocazione della postazione di rilevamento

La sanzione amministrativa inflitta per l’infrazione di cui all’art. 142 c.s. (eccesso di velocità), accertata a mezzo di apparecchiatura elettronica, deve essere annullata qualora risulti che la postazione di rilevamento si trovava, rispetto al segnale indicante il limite di velocità, ad una distanza tale da non consentire al conducente del veicolo di rallentare in sicurezza.
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Verolanuova ricordando che, ai sensi dell’art. 25, comma 2 della L. n. 120/10, fuori dei centri abitati, i dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 c.s. non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità e ciò, essenzialmente, al fine di consentire ai conducenti dei veicoli di decelerare correttamente senza esercitare repentine manovre pericolose per la propria incolumità e per gli utenti che seguono.