Eccesso di velocità: accertamento a mezzo di apparecchiatura elettronica su un tratto di strada non individuato con decreto prefettizio.

È legittimo l’accertamento dell’infrazione di cui all’art. 142 c.s., comma 8 (eccesso di velocità), effettuato a mezzo di apparecchiatura elettronica su un tratto di strada non compreso tra quelli individuati dal Prefetto con proprio decreto, se il dispositivo utilizzato per l’accertamento dell’infrazione è gestito direttamente dall’organo di polizia operante in loco.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione civile, con la sentenza 12 ottobre 2010, n. 21091, precisando, altresì, che l’inserimento del tratto stradale nel decreto prefettizio di cui all’art. 4 del D.L. 121/2002 è presupposto di legittimità dell’utilizzo dei soli dispositivi di rilevamento a distanza delle infrazioni.
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