Ai fini della contestazione dell’infrazione di cui all’art. 142 del Codice della Strada (eccesso di velocità), deve ritenersi invalido l’accertamento effettuato a mezzo di apparecchiatura elettronica, se questa ha rilasciato uno scontrino con data diversa da quella in cui l’infrazione è stata effettivamente rilevata.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione civile, con la sentenza 9 giugno 2010, n. 13887, osservando, altresì, che le anomalie riscontrate nell’apposizione della data potrebbero essere indicative di un generale malfunzionamento del dispositivo utilizzato per la rilevazione della velocità dei veicoli in transito nel tratto di strada sottoposto a controllo.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.