Eccesso di velocità e obbligo di contestazione immediata

L’infrazione di cui all’art. 142, comma 9, Cod. strada (eccesso di velocità) deve essere immediatamente contestata al trasgressore se la violazione è stata accertata mediante strumenti che consentono la misurazione della velocità del veicolo a una congrua distanza prima che questo transiti dinanzi al posto di accertamento. Esenta, invece, dall’obbligo di contestazione immediata, l’impiego di apparecchiature diverse (come, ad esempio, l’Autovelox) che consentono la rilevazione dell’illecito solo in un momento successivo al passaggio del veicolo dinanzi agli agenti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sez. civile, con sentenza 3 marzo 2008, n. 5774 precisando, altresì, che l’attestazione dell’impiego di tali apparecchiature, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata. Il testo della sentenza e la relativa massima possono essere consultati dagli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.