Ai fini dell’accertamento dell’infrazione di cui all’art. 173 c.s., comma 2 e 3, le dichiarazioni del verbalizzante relative all’uso del telefono cellulare da parte del conducente del veicolo fanno piena prova fino a querela di falso.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione civile, con sentenza 8 giugno 2009, n. 13118, precisando, altresì, che l’eventuale errore di percezione attribuito all’agente accertatore deve essere provato non essendo, al fine, sufficiente una valutazione meramente presuntiva della distanza del soggetto rispetto al luogo in cui si sarebbe verificata la violazione; né si ritiene sufficiente dedurre la lontananza dell’agente sulla base della omessa contestazione immediata dell’infrazione.
Il testo della sentenza e la relativa massima saranno a disposizione degli abbonati sul prossimo fascicolo della Rivista.