Il Ministero dell'Interno con la circolare prot.n. 300/A/2090/20/117/2 del 13.03.2020, in base all'art. 1 comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 (estensione su tutto il territorio nazionale delle misure di cui all'art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08.03.2020 per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19) e al comma 18 dell'art.10 del D.L. 02.03.2020 n. 9, ha stabilito che per i soggetti di cui al comma 4 dell'art. 10 del D.L. 02.03.2020 n.9 che siano residenti o che abbiano sede operativa o esercitino la propria attività lavorativa produttiva o di funzione nei comuni dell’intero territorio nazionale, si intendono sospesi i termini di notificazione dei processi verbali al Codice della Strada e Leggi collegate, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali, dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 2020.