Falsa attestazione di rischio

Non può essere contestata l’aggravante di cui all’art. 61 n 10 c.p. al soggetto che, sulla base di una falsa attestazione di rischio, abbia stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore così truffando la compagnia di assicurazione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione penale, con la sentenza 9 ottobre 2009, n. 39301, precisando che non può essere attribuita la qualifica di pubblici ufficiali, o di incaricati di pubblico servizio, a coloro che collaborano con la compagnia di assicurazione o che da essa dipendono.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.