Fermo amministrativo - Regolamento di giurisdizione

Il giudice tributario può conoscere delle controversie relative al fermo amministrativo di beni mobili registrati solo se il provvedimento impugnato concerne la riscossione di tributi.
È questo il principio di diritto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato con l’ordinanza 5 giugno 2008, n. 14831, precisando, altresì, che il giudice tributario dinanzi al quale venga impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati dovrà, preliminarmente, accertare la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento stesso e rimettere la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della translatio iudicii, qualora risulti che il provvedimento di fermo è stato disposto per la riscossione di crediti da sanzioni amministrative. La massima della sentenza sarà consultabile nel prossimo fascicolo della Rivista Giuridica.