Fondo di garanzia vittime della strada

Il Fondo di garanzia delle vittime della strada ha l'obbligo di risarcire i danni derivanti dalla circolazione di veicoli non identificati anche nel caso in cui il sinistro sia conseguenza della condotta dolosa del terzo.Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, III sezione civile, con sentenza 5 maggio 2009, n. 10301, precisando, altresì, che la garanzia del Fondo opera anche in assenza di urto materiale tra i veicoli. Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.