Guida di ciclomotori con patente sospesa

Il Ministero dell'Interno, con il parere n. 1041 del 27 febbraio 2009, è intervenuto sul tema della guida di ciclomotori con patente sospesa. L'art. 116 comma 1 ter del Codice della Strada consente a chi ha avuto la patente sospesa per violazione dell'art. 142 comma 9 (superamento di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h dei limiti massimi di velocità) di continuare a guidare il ciclomotore. Ma quale sanzione applicare a chi guida un ciclomotore pur avendo avuta la patente sospesa per motivi diversi da quelli dell'art. 142 comma 9? Il Ministero sostiene che in questi casi debba essere applicato l'art. 116 comma 13 bis (conducenti che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità) considerando "non muniti di patente" non solo coloro che non l'hanno mai ottenuta, ma anche coloro che l'hanno momentaneamente sospesa. È invece da escludersi l'applicazione dell'art. 218 comma 6 (circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della validità della patente) poiché, secondo il Ministero, tale violazione presuppone il possesso della patente per la conduzione del veicolo, cosa non prevista per la guida dei ciclomotori.