Guida in stato di ebbrezza

Gli organi di Polizia Stradale possono, nel rispetto della riservatezza personale, sottoporre i conducenti dei veicoli ad accertamenti qualitativi non invasivi utilizzando apparecchi portatili in grado di rilevare la presenza di alcool nell’organismo senza, però, quantificarne il valore. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, IV sezione penale, con sentenza 26 febbraio 2009 n. 8805, precisando, altresì, che il risultato di tali accertamenti non ha alcun valore probatorio ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza ma rende solo legittimo il successivo accertamento tecnico mediante etilometro che è in grado di certificare, a fini legali, il valore del tasso alcolemico presente nel sangue. Peraltro, secondo la Suprema Corte, l’accertamento mediante etilometro può anche prescindere dai controlli preliminari qualitativi ed essere effettuato direttamente sul posto, cioè sulla strada, qualora lo stato di ebbrezza risulti altrimenti o in caso di incidente.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.