Il veicolo utilizzato per commettere il reato di cui all’art. 186 c.s., comma 2 lett. c), anche se intestato ad un soggetto terzo (nel caso di specie una società in nome collettivo), può essere legittimamente confiscato qualora si possa ritenere, sulla base di precisi elementi di fatto, che il mezzo sia nell’effettivo e concreto dominio del trasgressore.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione, IV sezione penale, con la sentenza 20 marzo 2012, n. 10912.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli utenti sul fascicolo n. 2/2012 della Rivista