Il provvedimento con il quale viene disposta, nei confronti del conducente di un veicolo, la revisione della patente per inidoneità alla guida dovuta all’abuso di alcool è illegittimo se, nei successivi controlli, il soggetto è risultato esente da malattie tali da pregiudicare la sicurezza della guida.
Lo ha stabilito il Tar Lazio, sez. III, con la sentenza 14 ottobre 2010, n. 32817.
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