L’automobilista che si renda disponibile ad effettuare il controllo del tasso alcolemico dopo aver espressamente rifiutato di sottoporsi al relativo test risponde ugualmente del reato di cui all’art. 186 c.s., comma 7.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5909/2013 spiegando che il reato di cui all’art. 186 c.s., comma 7, in quanto reato istantaneo, si perfeziona nel momento stesso in cui l’automobilista rifiuta di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, a nulla rilevando la disponibilità successivamente manifestata dal soggetto interessato.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli utenti sul Fascicolo n. 3/2013 della Rivista.