Il soggetto cui sia stato ritirato il foglio rosa perché sorpreso alla guida di un veicolo in evidente stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di alcool non può essere ammesso a sostenere l’esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida e le prove eventualmente sostenute vanno annullate perché illegittime. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con sentenza 7 luglio 2008, n. 1949, precisando, altresì, come il possesso di una valida ed efficace autorizzazione ad esercitarsi alla guida sia presupposto indefettibile per sostenere l’esame di idoneità. Conseguentemente, la mancanza di una tale autorizzazione nel momento in cui vengono sostenute le prove per il conseguimento della patente non consente al soggetto di sostenere l’esame e determina l’annullamento delle prove eventualmente sostenute. Il testo della sentenza e la relativa massima potranno essere consultati dagli abbonati alla Rivista nel prossimo fascicolo.