Il provvedimento con cui il Prefetto dispone la revoca della patente di guida nei confronti del conducente di un autobus sorpreso in stato di ebbrezza alla guida del mezzo aziendale, è legittimo anche se al soggetto interessato non è stato comunicato l’avvio del procedimento come prescritto dalla L. 241/1990.
Lo ha stabilito il Tar della Puglia con la sentenza n. 1036/2012 sottolineando come tale comunicazione, volta a garantire la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati, è da considerare recessiva in presenza di particolari esigenze di cautela preventiva a presidio di beni come la sicurezza stradale tali da imporre l’adozione del provvedimento limitativo in tempi brevi.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli utenti sul fascicolo n. 5/2012 della Rivista.