Questa volta la norma censurata è l'art. 141, nel quale è riconosciuto al terzo trasportato il diritto di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione del vettore, a prescindere dall'accertamento della colpa dell'altro conducente.
Per salvare la norma dalla censura di costituzionalità è necessario fornirne una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che ratio della disposizione è la tutela del contraente debole (terzo trasportato).
E' quanto affermato dall'ordinanza n. 440 del 23 dicembre 2008, nella quale, però, il ricorso è dichiarato inammissibile ex art. 26 della legge 87 del 1953 (sui giudizi costituzionali) per omessa indicazione, da parte del giudice a quo, della rilevanza della questione nell'ambito del giudizio pendente.
Il testo del provvedimento, con relativa massima e breve nota di commento, è consultabile nel corrente numero della Rivista.