Il preavviso del fermo amministrativo è impugnabile

Così ha disposto una sentenza del Cdp di Roma (sentenza n. 305 dell'11 ottobre 2007) stabilendo che il preavviso del fermo amministrativo contiene già tutti gli elementi tipici degli atti amministrativi, compresa l'indicazione dei 60 giorni per l'impugnazione - che decorrono dalla notifica del preavviso e non dai 20 giorni successivi - trascorsi i quali si può procedere all'iscrizione presso i Pubblici registri automobilistici. Con questa sentenza si è precisato che l'atto di preavviso è impugnabile perchè non semplice atto conoscitivo, ma costitutivo del fermo stesso, mentre la misura dell'iscrizione al PRA ha natura puramente conoscitiva.